24 giugno 2020Temi: Cittadinanza, Obbligo di rendicontare i contributi pubblici al non profit: scadenza al 30 giugno

Si ricorda che la data per rendicontare i contributi pubblici ricevuti dai soggetti non profit è fissata al 30 giugno dell’anno successivo al contributo secondo criterio per cassa (vale il momento dell’incasso indipendentemente dalla competenza).

Nel 2019 la data ultima era fissata al 28 febbraio, ma in corso d’opera è stata cambiata nel 30 giugno. Per la rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti nel 2019, dunque, il termine ultimo è il 30 giugno 2020.

Dall’ 1 gennaio 2019 è obbligatorio anche per alcuni soggetti del terzo settore rendere pubblici i finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione (legge 124/2017, art. 1, commi 125-129).

In base alla legge 124/2016 è previsto, a partire dal 2019, un nuovo obbligo di rendicontazione per gli Enti del Terzo Settore che ricevono contributi pubblici.

Guarda qui il breve video della nostra consulente.

Leggi qui la CIRCOLARE UFFICIALE


Alcune indicazioni

Chi? Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS
In sintesi tutti gli Ets
Cosa? sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere, esempio:

1.   convenzioni

2.   contributi

3.   5×1000

4.   Concessioni di beni strumentali o in comodato in base al valore dichiarato dall’amministrazione concedente

Ricevuti da? Pubbliche amministrazioni o da altri soggetti in controllo pubblico ai sensi dell’art 2bis L.33/13, compreso:

–      Autorità portuali

–      Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione

–      Associazioni, Fondazioni, Enti di diritto privato con bilancio superiore a €500.000 la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o di indirizzo, sia designata da pubbliche amministrazioni

–      Unione Europea

–      Società di partecipazione pubblica

–      Associazioni, Fondazioni, Enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a €500.000 che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Quanto? I contributi pubblici ricevuti nell’anno precedente uguali o superiori a €10.000,00 complessivi
Come? Pubblicazione del rendiconto contenente:

a)   denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

b)   denominazione del soggetto erogante;

c)   somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d)   data di incasso;

e)   causale

Quando? Entro il 30 giugno, per l’anno solare precedente secondo criterio per cassa (vale il momento dell’incasso indipendentemente dalla competenza)
Dove? Sul sito dell’ente
Sul sito della rete associativa di appartenenza
Sulla pagina facebook dell’ente
Per le imprese (anche cooperative sociali) nella nota integrativa a bilancio
Sanzioni In caso di mancata pubblicazione è previsto l’obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute.
Il consiglio di stato e la circolare ritengono che la sanzione in oggetto si applichi solo alle imprese e non agli enti del terzo settore.
Chi controlla Pubblica amministrazione erogante.
Pubblica amministrazione incaricata della tenuta dei registri.

 

Verifica se l’ente è una pubblica amministrazione: www.indicepa.gov.it


 

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