Cosa sono le ONLUS?
Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale costituiscono un’autonoma e distinta categoria di enti non commerciali, rilevante solo ai fini fiscali, introdotta dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 che dispone per le stesse un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, d’imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo, imposta di registro, tributi locali, ecc.
Possono diventare ONLUS le associazioni riconosciute e non riconosciute, i comitati, le fondazioni, le società cooperative, altri enti privati con o senza personalità giuridica. Sono in ogni caso considerate ONLUS le Organizzazioni di volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) e le Cooperative sociali ( Legge 8 novembre 1991, n. 381). Non possono mai assumere la qualifica di ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali, le fondazioni bancarie, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni di categoria. Gli enti che intendono qualificarsi come ONLUS devono obbligatoriamente operare in uno o più dei seguenti undici settori, individuati dall’art. 10 del citato decreto legislativo n. 460/1997:
-Assistenza sociale e socio-sanitaria;
-Assistenza sanitaria;
– Beneficenza;
– Istruzione;
– Formazione;
– Sport dilettantistico;
– Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
– Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
– Promozione della cultura e dell’arte;
– Tutela dei diritti civili;
– Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Gli stessi Enti dovranno altresì:
– perseguire finalità di solidarietà sociale. Al riguardo, per alcuni settori di attività ( numeri 1, 3, 7, 8, 9, 11) le finalità di solidarietà sociale si considerano realizzate in ogni caso. Per i rimanenti settori, invece, le finalità di solidarietà sociale si considerano realizzate solo qualora l’attività ad essi relativa sia diretta ad arrecare benefici a:
– Persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
– Componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari; Non possono svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Gli enti che intendono qualificarsi come Onlus, con conseguente iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, devono provvedere alla compilazione e all’invio di apposito modello. Tale comunicazione , sottoscritta dal legale rappresentante, sarà spedita in plico senza busta o consegnata direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate competente entro 30 giorni dalla data dello statuto o dell’atto costitutivo, se redatti in forma di atto pubblico, o dalla data di registrazione o di autenticazione se redatti nella forma di scrittura privata registrata o autenticata. L’effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/1997. In caso di omissione della comunicazione è prevista l’irrogazione di apposita sanzione (art. 28 D.Lgs. n.460/1997).
Che cosa è un’associazione di promozione sociale?
Le associazioni di promozione sociale sono una specifica forma associativa, rientrante tra gli enti senza finalità di lucro, costituite ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000 e della Legge Regionale n. 34/2002, recentemente modificata con la Legge Regionale n.8/2014 a seguito dell’abolizione delle Province.. Tali associazioni perseguono finalità d’utilità/promozione sociale svolgendo attività rivolte a favore degli associati e/o di terzi.
Si considerano Aps le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni. Le Aps devono svolgere “attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”. Premesso il riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo, alle Aps si richiede il compimento di attività dirette a favorire l’aggregazione sociale, al fine dell’innalzamento della qualità della vita, senza quindi che gli stessi destinatari vertano necessariamente in uno stato di svantaggio di qualsivoglia natura (presupposto indispensabile per le Associazioni preposte a funzioni di solidarietà sociale); altro aspetto, insito alla natura degli Enti non commerciali, è l’assenza dello scopo di lucro, inteso come impedimento alla distribuzione, anche indiretta, degli utili tra i soci.
Quali sono gli elementi necessari per costituire un’associazione di volontariato?
E’ sufficiente riunire in modo stabile un gruppo di persone con uno scopo di natura ideale (e non economico) ben definito; questa condizione già di per sé costituisce un’associazione. Passo successivo è la redazione dell”atto costitutivo e dello statuto redatti nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata registrata (quest’ultima consigliata in quanto più economica non essendo necessario l’intervento di un notaio).
L’associazione, affinché possa qualificarsi come organizzazione di volontariato, deve caratterizzare la propria azione non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale.
Modello di atto costitutivo e statuto
Che differenza c’è tra la scrittura privata e quella pubblica?
Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l’atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata.
La scrittura privata, secondo il Codice Civile, vincola i firmatari e vale nei confronti di terzi fintanto che i firmatari riconoscono la propria firma. Per evitare scherzi da parte dei firmatari si ricorre all’atto pubblico, che prevede l’autentica delle firme dal notaio (il quale autenticando le firme certifica anche la coerenza e la conformità dell’atto con la legge) e la registrazione.
La differenza materiale sta innanzitutto nei costi del notaio. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento e diventare quindi Persona Giuridica
Quali sono i requisiti per costituirsi come Associazione di Volontariato?L’associazione per qualificarsi come Organizzazione di Volontariato deve svolgere un’attività non per il vantaggio dei propri soci, bensì per fini di solidarietà sociale.
La Legge n. 266/91 prevede che si tratti di un “organismo liberamente costituito che si avvalga in modo determinante e prevalente dell’opera volontaria, gratuita e personale dei propri aderenti”. Nello statuto devono essere inseriti alcuni punti:
- ASSENZA DI FINI DI LUCRO
- DEMOCRATICITA’ DELLE STRUTTURE
- ELETTIVITA’ E GRATUITA’ CARICHE ASSOCIATIVE
- GRATUITA’ DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI
- CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ADERENTI
- OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
- OBBLIGO FORMAZIONE DEL BILANCIO ( CHE EVIDENZI I BENI, CONTRIBUTI, LASCITI RICEVUTI )
- DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DA PARTE ASSEMBLEA
Un’associazione è una persona giuridica? Qual è la differenza tra associazione riconosciuta e non riconosciuta?
La principale differenza è che mentre delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio, con esclusione di responsabilità per i singoli soci, per le obbligazioni assunte da un’associazione non riconosciuta il patrimonio dell’associazione risponde in solido con quello delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
In generale un’associazione non è riconosciuta come Persona Giuridica per il diritto privato. Questo significa che l’associazione non è obbligata a possedere un patrimonio e le responsabilità legali sono esclusivamente a carico del Presidente (o degli amministratori); (es. per risolvere eventuali debiti dell’associazione, i creditori possono rivalersi sul patrimonio del presidente).
Facendo domanda di Riconoscimento, una associazione può acquisire Personalità Giuridica ma è necessario che abbia un patrimonio, che sia stata fondata tramite atto pubblico (deve quindi ricorrere a un notaio, deve effettuare la registrazione presso l’ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate e ci deve essere la pubblicazione del decreto del riconoscimento sul Bollettino Ufficiale della propria Regione.
Allegato – Domanda per il riconoscimento della personalità giuridica
Che cosa è il Registro Regionale del Volontariato?
Il Registro Regionale del Volontariato è uno strumento previsto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” per permettere un regolare rapporto di convenzioni tra le organizzazioni di volontariato e gli enti pubblici del territorio, definendo così le forme di sostegno e di partecipazione democratica del volontariato alla programmazione pubblica. Le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, acquisiscono la qualifica fiscale di ONLUS (vedi sopra). La medesima Legge prevede che siano le Regioni a istituire tali registri.
Chi può iscriversi al Registro regionale del Volontariato?
Al Registro Regionale del Volontariato possono iscriversi le organizzazioni di volontariato che presentano i seguenti requisiti:
- assenza di fini di lucro
- democraticità della struttura associativa
- elettività e gratuità delle cariche associative e prestazioni fornite dagli associati
- gratuità delle prestazioni fornite dagli associati
- criteri di ammissione e di esclusione degli associati
- obblighi e diritti degli associati
- obbligo di formazione del bilancio (beni, contributi, lasciti, spese)
- modalità di approvazione del medesimo da parte dell’assemblea degli associati
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
Quali sono i benefici più significativi?
- possibilità di accesso ai contributi pubblici;.
- possibilità di accesso al 5 per mille
- possibilità di stipulare convenzioni con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici;
- fruizione delle agevolazioni fiscali ex artt. 7 e 8 L. 266/91 e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative e di utilità sociale”; (leggi tutti i benefici previsti)
- partecipazione alla programmazione pubblica;
- informazione e consultazione su programmi e progetti degli Enti Locali.
- ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.lgs. 460/97 le organizzazioni di volontariato iscritte sono considerate O.N.L.U.S. di diritto.
Quali sono le procedure per l’iscrizione al registro del volontariato e della promozione sociale?
I registri del volontariato e della promozione sociale sono gestiti dalla Regione Emilia Romagna che ha chiarito i criteri e le modalità di iscrizione e di controllo. Per entrambe le forme giuridiche l’iscrizione avverrà in via telematica attraverso il portale TeSeO (Terzo Settore On Line) della Regione Emilia Romagna riservato ai legali rappresentanti delle associazioni e che sarà operativo a partire dal 2016. Tale portale potrà essere utilizzato dalle associazioni anche per segnalare variazioni statutarie, modifiche della sede e del Consiglio Direttivo.
Importante per entrambe la presenza del codice fiscale dell’associazione e di un indirizzo di posta elettronica valido al quale verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali.
La nuova procedura prevede, inoltre, l’espressione di un parere preventivo del Comune ove ha sede legale l’organizzazione richiedente: è pertanto obbligatorio presentare preliminarmente al Comune territorialmente competente la richiesta di parere da allegare alla domanda da trasmettere alla Regione.
E’ obbligatorio per una Organizzazione di Volontariato – OdV – iscriversi al Registro del Volontariato?
L’articolo 6 della Legge 266 del 1991 dispone che “L’iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali”. Per poter partecipare ai bandi specifici per il Volontariato, stipulare convenzioni e ottenere le agevolazioni fiscali previste è obbligatorio, dunque, iscriversi.
Occorre assicurare i volontari?
La legge quadro del volontariato numero 266/91 stabilisce che le organizzazioni di volontariato debbano assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonchè per la responsabilità civile verso i terzi.
Quindi assicurare i volontari è un obbligo previsto dalla legge.
Dal 2013 il CSV Net – Coordinamento Nazionale dei Centri del Volontariato – propone la POLIZZA UNICA DEL VOLONTARIATO per consentire ai Centri di Servizio/Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale di assicurare, con uniformità di costi e garanzie su tutto il territorio nazionale, i propri aderenti.